Giorno: 26 marzo 2014

Gli strumenti finanziari del partenariato pubblico-privato nella Cooperazione allo sviluppo

Gli strumenti finanziari del partenariato pubblico-privato nella Cooperazione allo sviluppo

 

La legge n.49 del 26 febbraio 1987 prevede i seguenti strumenti di intervento per realizzare progetti a favore dei Pvs:

Crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Pvs (Legge 49/87 art. 7)

L’art. 7 della legge n. 49/87 consente di concedere crediti agevolati, tramite finanziamenti al capitale di rischio, alle imprese italiane che creano delle società miste nei Paesi in via di Sviluppo oppure che aumentano il capitale di imprese miste preesistenti. L’agevolazione ha come finalità la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale.

La Delibera Cipe n.56 del 2 agosto 2013 la Delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo sviluppo n. 164 del 16.12.2009 stabiliscono i presupposti e la procedura per la concessione di questi crediti. La Delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo sviluppo n.108 del 18.10.2012 indica i paesi eleggibili.

Soggetti beneficiari: sono le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in determinati Pvs con la partecipazione di investitori pubblici o privati del Paese destinatario. 
Tipologia di investimento: è finanziabile la partecipazione delle società italiane nel capitale della società mista non inferiore al 20% e non superiore al 75%. La partecipazione del partner locale non deve essere inferiore al 25%.

L’impresa mista deve operare principalmente in uno dei seguenti settori:
1) industria, agricoltura, allevamento pesca ed attività di trasformazione dei loro prodotti;
2) artigianato; 
3) servizi locali di pubblico interesse nei settori dell’energia, delle comunicazioni, dell’acqua, dei trasporti e dei rifiuti;
4) microfinanza, servizi per la microimprenditoria, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile;
5) tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
6) fornitura dei servizi medici di pubblica utilità e produzione di medicinali;
7) formazione professionale ed educazione.

Importo massimo dell’agevolazione: il finanziamento agevolato può coprire fino al 70% della quota di capitale di pertinenza dell’impresa italiana, per un importo massimo di Euro 10.000.000. Il credito agevolato può finanziare conferimenti in denaro ed in natura. Eventuali conferimenti in natura dovranno essere di carattere tangibile e in ogni caso la quota degli stessi non potrà superare il 20% dell’apporto complessivo. Eventuali anticipazioni del finanziamento sono ammesse fino ad un massimo del 70% e dovranno essere garantite da garanzie bancarie.

Termini e Condizioni del finanziamento:

Tasso d’interesse : uguale al 15% del tasso fisso di riferimento stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per le operazioni ai sensi del Dpr 902/1976 vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.
Periodo di rimborso : non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per capitale ed interessi non inferiore a 1 anno e non superiore a 5 anni.

 

Paesi eleggibili
I paesi attualmente eleggibili, previsti nella delibera del Comitato Direzionale n. 108 del 18.12.2012, sono di seguito indicati:
A) Paesi Hipc, paesi Pma e paesi con un reddito pro capite annuo inferiore a quello individuato annualmente dalla Banca Mondiale come limite superiore per la classificazione dei paesi definiti “lower middle income”
B) Paesi individuati come prioritari dalle ultime linee guida emanate della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, non compresi tra quelli indicati nel punto A).
Comunque, l’ammissibilità dei suddetti paesi è condizionata alla verifica dell’esistenza, in tali paesi, di sufficienti garanzie a tutela degli investimenti esteri. Tale condizione sarà dunque subordinata alla sussistenza di accordi di protezione degli investimenti con l’Italia.


Procedura (presentazione della richiesta di finanziamento, istruttoria, delibera Comitato Direzionale, stipula contratto finanziamento, erogazione).

L’impresa italiana presenta domanda all’Uff.X della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (Dgcs), che ne verifica la rispondenza ai principi generali di cui all’art. 7 della Legge 49/87, alla Delibera Cipe n. 56 del 2 agosto 2013 e alla Delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo sviluppo n.164 del 16.12.2009, Delibera del Comitato Direzionale n. 108 del 18.10.2012. Se la domanda rispetta tali caratteristiche, la Direzione Generale avvia la valutazione tecnico-economica e finanziaria dell’iniziativa tramite rispettivamente l’Unità Tecnica Centrale e l’Ente finanziario al quale è affidata la valutazione, l’erogazione e la gestione dei crediti agevolati (attualmente Artigiancassa Spa). Se tale valutazione è positiva, l’operazione viene proposta al Comitato Direzionale, che esprime un parere. Nel caso di parere positivo, il sopracitato Ente Finananziario gestore dei crediti agevolati stipula un contratto di finanziamento con l’impresa italiana ed eroga poi successivamente il finanziamento.

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it

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